Purtroppo le commissioni tributarie scelgono la linea dura seguendo un orientamento della Corte di cassazione che oltretutto in questo particolare momento subisce le criticità del mercato. Il punto riguarda la possibilità di godere dell'agevolazione prima casa che comporta un netto risparmio in termini di imposte da assolvere al momento dell'acquisto. Tra le condizioni per poter fruire del bonus vi è quella per cui l'acquirente agevolato deve risultare residente nel comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi, tanto che ciò deve essere espresso in una dichiarazione resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. Cogliere il bonus non è cosa di poco conto: si pensi solo che attualmente si assolve un imposta di registro del 2% invece che del 9%. Ma cosa accade se ciò per vari motivi non dovesse verificarsi? Secondo la Ctr Liguria (sentenza 18/1/15) non vi è scampo: i benefici decadono.
In questo periodo tali situazioni non sono poche. Come nel caso di specie, spesso il ritardo non risulta da una volontà del contribuente ma più semplicemente da ritardi magari accumulati nella realizzazione delle ristrutturazioni operate sull'immobile acquistato. Ma i 18 mesi scattano dall'acquisto e non invece da quando il bene è pronto all'uso. Nel caso esaminato dalla Ctr Liguria in primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione sostenendo che il ritardo nell'acquisire la residenza era una conseguenza del ritardo nell'esecuzione dei lavori e che inoltre i 18 mesi erano da considerare un termine ordinatorio e non perentorio. Ma la Ctr ha sconfessato tale tesi.
Due i punti considerati dai giudici regionali. In primis il termine di 18 mesi è sempre da considerare come perentorio e su questo punto la sentenza si è fatta forte delle posizioni espresse dalla Corte di cassazione la quale (ad esempio nell'ordinanza 6834/2013) ha sostenuto che l'unico termine da verificare per il caso di specie è quello espresso dalla norma dei 18 mesi, mentre non ha rilevanza il termine triennale che è quello unicamente entro cui l'ufficio ha la possibilità di accertare il contribuente ai fini dell'imposta di registro. Ciò detto la Ctr ritiene che lo stesso termine possa essere superato solo in presenza di cause improvvise e che soprattutto non potevano essere conosciute dal contribuente che richiede l'agevolazione al momento del rogito. Nel caso di specie tale possibile deroga al termine ordinario non è stata ritenuta possibile. Ciò in quanto l'immobile acquistato risultava in quel momento non abitabile e pertanto il contribuente poteva già in quel momento avere contezza che sarebbero stato necessari dei profondi lavori di ristrutturazione che presumibilmente non avrebbero potuto concludersi entro i 18 mesi. (riproduzione riservata)