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Polizze vita in 10 punti. Vantaggi, costi e funzionamento
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Polizze vita in 10 punti. Vantaggi, costi e funzionamento

16 ottobre 2023, 10:05 Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026, 09:33

Partendo dai contratti assicurativi il focus cade sulle polizze vita, sulle loro caratteristiche e sul metodo con cui vanno gestite | Scarica il PDF

Indice

  1. Cos’è un contratto finanziario-assicurativo?
  2. Cosa si intende per polizza a vita intera?
  3. Quali sono le diverse tipologie di premio?
  4. Cosa sono i costi di riscatto?
  5. Chi sono il contraente, l’assicurato e i beneficiari?
  6. Cosa si intende per gestione separata?
  7. Quali sono i rami assicurativi?
  8. Qual è la documentazione obbligatoria che deve fornire la compagnia assicurativa?
  9. Cosa si intende per massimale?
  10. È vero che le polizze vita godono di una fiscalità molto agevolata?

 1. Cos’è un contratto finanziario-assicurativo?

I prodotti finanziario-assicurativi fanno parte della vasta famiglia delle polizze assicurative. Una polizza è un contratto assicurativo siglato tra la compagnia e il contraente, dove la prima si impegna a fornire le prestazioni secondo i criteri indicati nel contratto a fronte dei premi corrisposti dal contraente. Il contraente è il soggetto che sottoscrive la polizza, impegnandosi a corrispondere il/i premio/i previsti dal contratto. Una polizza o assicurazione sulla vita mira, in generale, a garantire ai beneficiari un capitale in caso di decesso dell’assicurato, con diverse opzioni accessorie a seconda dei prodotti e delle compagnie assicurative. Serve quindi a proteggere i famigliari e se stessi da eventi che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria del nucleo familiare. In particolare, i prodotti finanziario-assicurativi hanno natura prevalentemente finanziaria e sono riconducibili ai rami vita III e V dei prodotti assicurativi. Il contatto finanziari-assicurativo potrebbe essere di tipo Unit-linked (Ramo III), Index-linked (Ramo III), di capitalizzazione (Ramo V).


 2. Cosa si intende per polizza a vita intera?

La durata di una polizza vita identifica il periodo di tempo durante il quale la copertura, specificata nel contratto assicurativo, è effettivamente attiva. L’eventuale data di scadenza di una polizza vita indica quindi il periodo entro il quale è attiva la copertura assicurativa caso morte, se presente nella polizza, nei confronti del soggetto che si è assicurato; diversamente, alla data di scadenza la compagnia assicurativa corrisponderà la prestazione caso vita, nei termini stabiliti dal contratto assicurativo. La polizza può anche a essere a vita intera, come lo sono spesso quelle del ramo I, cioè priva di scadenza: in tal caso la copertura caso morte è attiva fino al decesso dell’assicurato; oppure il capitale rivalutato può essere riscattato dal contraente prima dell’evento, se il contratto assicurativo lo prevede, sostenendone i costi che in molti casi non sono trascurabili. In una polizza a vita intera la compagnia assicuratrice, in caso di decesso dell’assicurato, garantisce la prestazione ai beneficiari designati dal contraente. In ogni caso il contraente non può agire in autonomia nello stipulare una polizza caso morte, essendoci bisogno del consenso dell’assicurato a cui è legato l’evento del decesso, a meno che la figura del contraente e dell’assicurato coincidano con la stessa persona.


3. Quali sono le diverse tipologie di premio?

Il premio assicurativo corrisponde alla somma di denaro che il contraente della polizza versa alla compagnia assicurativa, in cambio della copertura di rischio indicata nel contratto. Il pagamento del premio costituisce, solitamente, condizione di efficacia della garanzia stipulata. I premi possono essere unici oppure periodici. Il premio unico è l’importo pagato al momento della stipula del contratto assicurativo, per l’intero periodo di validità della polizza, mentre si parla di premi periodici quando i versamenti vengono effettuati ad intervalli di tempo e su una durata prestabilita. Possono essere di importo costante oppure crescente, ma anche di ammontare variabile in base alle caratteristiche indicate nel contratto; ad esempio, una Polizza Vita potrebbe prevedere il versamento, per 10 anni, di un importo di 100 euro al mese. Si parla anche di premio frazionato, quando lo stesso viene suddiviso in un certo numero di rate; è un modo per aiutare il contraente a distribuire il costo dell’assicurazione nel tempo, ma che prevede l'applicazione di maggiorazioni (diritti di frazionamento) applicate dalla compagnia di assicurazione. Un’altra distinzione importante interessa la distinzione tra il premio lordo versato e il premio effettivamente investito nelle componenti finanziarie sottostanti alla polizza. Il premio investito corrisponde al premio versato al netto dei costi e dell’eventuale parte di premio impiegata per attivare le garanzie complementari, e il corrispondente valore verrà successivamente investito nella gestione separata o nei fondi associati al contratto.


4. Cosa sono i costi di riscatto?

Il riscatto è il diritto del contraente di interrompere anticipatamente il contratto di assicurazione e ottenere la liquidazione del capitale, eventualmente rivalutato, attraverso i criteri e i costi (penali) specificati nelle condizioni della polizza. In alcuni casi, peraltro, non è possibile riscattare una polizza vita prima di un certo periodo di tempo dalla data sottoscrizione (per esempio durante il primo anno). La penale associata al riscatto trova giustificazione nel fatto che la compagnia assicurativa conta di investire i premi del contraente per un determinato periodo di tempo e l’esercizio del riscatto modifica di fatto questa aspettativa tipica della gestione finanziaria. Il riscatto, inoltre, può essere totale o parziale e i relativi costi possono essere differenti.

In generale, quanto più ampio è il tempo trascorso dalla data di sottoscrizione a quella di richiesta del riscatto, tanto meno elevati saranno i costi associati al riscatto. In molti casi tali costi si annullano oltre un certo periodo dalla sottoscrizione, per esempio dopo cinque anni dalla data di decorrenza della polizza. A titolo indicativo, una polizza vita potrebbe applicare un costo di riscatto pari al 2% del capitale fino al primo anno dalla sottoscrizione, decrescendo nel tempo fino a raggiungere l’1,5% al quarto anno, superato il quale non verranno più applicate penali per l’uscita anticipata. In ogni caso è sempre ammesso il diritto di recesso, senza alcun costo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto assicurativo (polizza).


5. Chi sono il contraente, l’assicurato e i beneficiari?

Il contraente è la figura-chiave, dato che:

  1. si accorda con l’assicurazione sulle condizioni e sulle clausole, sottoscrivendo poi la polizza attraverso cui si impegna a pagare il premio pattuito, in un’unica soluzione o con scadenze periodiche;
  2. indica il soggetto assicurato, cioè la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto;
  3. nomina i beneficiari, cioè chi riceverà la prestazione finanziaria pattuita nel contratto con la compagnia assicurativa.

Se il contraente è persona diversa dal soggetto assicurato, in una polizza “caso morte” occorre anche il consenso di quest’ultima figura per stipulare la polizza e il capitale erogato ai beneficiari è esente da tassa di successione (eccetto le polizze vita del ramo V, peraltro o per questo poco utilizzate).

Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi.
Assicurato L’assicurato è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. La prestazione dell’assicurazione ruota attorno al rischio che si verifichi un evento che coinvolge la vita di questa persona.
Beneficiario Soggetto designato dal contraente di una polizza vita a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione o per testamento.

(Fonte: Ivass)


6. Cosa si intende per gestione separata?

Nelle assicurazioni sulla vita, la gestione separata corrisponde a un fondo appositamente creato dalla compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Viene tipicamente utilizzata nelle polizze definite di ramo I, caratterizzate da una composizione degli investimenti molto prudenziale. Il rendimento generato dalla gestione separata, al netto dei costi, viene retrocesso agli aderenti ovvero utilizzato per rivalutare le prestazioni previste dal contratto. In alcuni casi è prevista anche una garanzia di restituzione del capitale versato, oppure un rendimento minimo. Per alcuni prodotti è previsto il consolidamento annuo dei risultati; in tal caso il rendimento realizzato viene definitivamente acquisito dal contratto e non può essere diminuito da eventuali perdite successive. Le somme di denaro impiegate nelle gestioni separate possono essere incassate solo dai clienti che vi hanno investito.

Sulla base delle norme vigenti, il patrimonio della gestione separata viene investito in titoli che, fino a quando rimangono all'interno della stessa gestione, vengono valorizzati al valore storico, cioè al prezzo a cui sono stati inizialmente acquistati. Se, ad esempio, una gestione separata avesse in carico Btp al prezzo di 100 e a una certa data il prezzo di mercato dello stesso Btp fosse sceso a 80, il Btp viene comunque valorizzato a 100. Ecco perché i rendimenti delle gestioni separate sono molto stabili nel tempo e svincolati dai saliscendi dei mercati finanziari. Ma in caso di vendita da parte del gestore, la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di chiusura della posizione impatterà sul valore della gestione separata, nel bene e nel male.


7. Quali sono i rami assicurativi?

Le polizze vita che hanno ampia natura finanziaria, in modo significativo o perfino prevalente, sono riconducibili al ramo vita I (che comunque mantiene un’ampia connotazione assicurativa centrata sulla durata della vita umana), ramo vita III, ramo vita V e multiramo, dove la natura assicurativa decresce progressivamente d’importanza.

Le performance della componente finanziaria, al lordo dei costi gestionali, potrebbero essere legate a una gestione interna e separata attuata dalla compagnia (ramo I), attraverso una gestione degli investimenti molto prudente (definita a capitale rivalutabile) che a volte arriva perfino a garantire l’integrità del capitale investito.

Oppure essere di tipo unit linked o index linked (ramo III), dove la possibilità di assistere a una maggiore rivalutazione del capitale è legata rispettivamente a fondi d’investimento (fondi esterni, gestiti da altre importanti società di asset management ed aventi quindi un codice Isin identificativo, oppure fondi interni, gestiti separatamente dagli attivi detenuti dall’assicurazione ed espressi in quote), o a indici azionari e altri valori di riferimento.

O ancora, oltre a qualche raro caso di prodotti vita del ramo V (chiamate polizze di capitalizzazione, una sorta di ramo I senza essere legati a eventi attinenti la vita umana), può trattarsi di polizze vita multiramo, dove viene abbinata una gestione interna separata (tipica del ramo I) a gestioni finanziarie di tipo unit linked o index linked (tipiche del ramo III).

Rami vita assicurativi

** Ramo I Polizze sulla durata della vita umana, con prestazioni collegate alla morte, alla vita dell’assicurato o entrambe.
* Ramo II Polizze con oggetto nuzialità e natalità.
*** Ramo III Polizze di cui al ramo I, ma le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi esterni, interni, ovvero indici e altri valori di riferimento.
* Ramo IV Polizze malattia e contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o infortunio o longevità
**** Ramo V Operazioni di capitalizzazione, dove manca la figura dell’assicurato e prive di rischio demografico.
**** Ramo VI Attività di gestione di fondi collettivi (es. fondi pensione) costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

Nota: il nr. di asterischi (*) indica la preponderanza dell’aspetto finanziario rispetto a quello assicurativo

Fonte: Assinews - (asterischi MFIU)


8. Qual è la documentazione obbligatoria che deve fornire la compagnia assicurativa?

La documentazione informativa precontrattuale è l’insieme dei documenti che devono essere consegnati al consumatore prima che sia concluso l’acquisto della polizza. Nell’informativa precontrattuale di base sono ricompresi, per i prodotti vita di investimento assicurativo aventi natura finanziaria, il KID e il DIP Aggiuntivo IBIP.

Il KID, acronimo di Key Information Document, è il documento di base che contiene le informazioni chiave sui prodotti vita di investimento assicurativo che hanno anche un contenuto finanziario. Si tratta delle polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate (ramo I), delle polizze unit e index linked (ramo III), di quelle di capitalizzazione (ramo V) e dei prodotti multiramo. Il KID è redatto secondo uno schema standardizzato, facilmente confrontabile anche tra prodotti di imprese europee, e deve riportare in modo chiaro e sintetico le principali caratteristiche di un prodotto d’investimento, (come la descrizione del prodotto stesso, il rapporto rischio/rendimento, i costi, l’orizzonte di investimento e le modalità di presentazione di un reclamo).

Il DIP aggiuntivo IBIP fornisce invece le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche.

Oltre al set informativo precontrattuale, la sottoscrizione della polizza prevede il documento sulle condizioni di assicurazione, comprensive del glossario, e il modello di proposta o il modulo di polizza.


9. Cosa si intende per massimale?

Il massimale indica l’importo massimo di rimborso liquidabile da parte della compagnia assicuratrice, ed è indicato chiaramente nel contratto di assicurazione. Tale concetto è tipicamente utilizzato per le RC auto, ma anche in ambito di polizze vita può essere applicato al verificarsi di determinati eventi. Ad esempio, una polizza vita potrebbe prevedere il pagamento ai beneficiari, in caso di decesso dell’assicurato non derivante da infortunio, di una maggiorazione del 10% del capitale se il decesso avviene in una determinata finestra temporale (ad esempio tra i 50 e il 60 anni), imponendo però un massimale di 50 mila euro su tale maggiorazione; questo significa che se il capitale fosse di 800 mila euro e l’associata maggiorazione teorica pari a 80 mila euro (appunto il 10% del capitale), la compagnia assicuratrice si limiterà a versare ai beneficiari l’importo di 50 mila euro.


10. È vero che le polizze vita godono di una fiscalità molto agevolata?

In un’ottica di fiscalità finanziaria rivestono un particolare interesse contratti di ramo I, III e, anche se di fatto non più utilizzati, quelli di ramo V. In caso di successione le prestazioni erogate ai beneficiari (o eredi) sono escluse dall’applicazione dell’imposta e, pertanto, non rientrano nell’asse ereditario (ad eccezione delle polizze di ramo V). In tema di fiscalità diretta, nelle polizze di ramo I e III, i rendimenti maturati dall’investimento (capital gain) vengono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 2015, a imposta sostitutiva dell’Irpef al momento della liquidazione della prestazione, secondo un criterio di maturazione dei redditi (12,5% fino al 31/12/2011, 20% nel periodo 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, 26% dal 1 luglio 2014) e della loro tipologia (ad esempio, titoli di stato ed equiparati).

Non costituisce, però, base imponibile la parte di premio collegata a prestazioni dirette a coprire il solo rischio morte o demografico (sia nelle polizze di ramo I che di ramo III). Inoltre, l’imposizione (capital gain) è applicata al momento del riscatto o dell’evento morte e non durante la fase di maturazione della polizza. Con particolare riferimento alle polizze di ramo III (unit e index linked), l’esenzione dall’imposta di successione e il differimento dell’applicazione della fiscalità sui rendimenti maturati possono venire meno in presenza di contratti assicurativi oggetto di riqualificazione da parte dell’amministrazione finanziaria, perché ritenuti interposti, o considerati impiego di capitali con contratto a favore di terzo.

(riproduzione riservata)



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