Come è noto il pagamento materiale delle spese è elemento decisivo per il riconoscimento del bonus, tanto che in entrambe le ipotesi si prevede che il pagamento delle spese detraibili debba essere disposto mediante bonifico bancario, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre la norma esclude la detrazione nel caso di «effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse» da quelle obbligatoriamente previste.
Nonostante ciò, la circolare 11/E del 2014 ha ammesso che qualora il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici risulti materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo può comunque fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento. In questo modo infatti le banche o Poste Italiane possono ugualmente operare la ritenuta del 4% obbligatoria in tali ipotesi. Ancora una volta dunque la prassi indica che elemento davvero decisivo al fine di riconoscere la detrazione sia l'applicazione della ritenuta sui pagamenti relativi, fatto che consente un facile monitoraggio delle situazioni interessate. Medesima linea è stata, per esempio, assunta in presenza di errori nei bonifici: se l'errore non ha impedito l'effettuazione della ritenuta, la detrazione non è in discussione. Affinché tutto sia in regola, il contribuente deve comunque entrare in possesso e conservare una copia della ricevuta del bonifico. Importante poi anche la precisazione relativa al fatto che il periodo d'imposta rilevante ai fini del computo della detrazione sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione e non quello in cui interviene il rimborso da parte del contribuente. Vale dunque il pagamento del fornitore da parte della finanziaria e non l'estinzione del debito intervenuto con i pagamenti presumibilmente rateali del contribuente. (riproduzione riservata)