Accogliamo con grande soddisfazione il provvedimento Ivass n. 169 del 15 gennaio 2026, che recepisce in modo puntuale e sostanziale molte delle osservazioni che Favo e Fiagop avevano presentato congiuntamente, durante la consultazione pubblica del gennaio 2025, nell’interesse delle persone guarite da tumore. Si tratta di un passo decisivo per garantire un’applicazione corretta, coerente e non discriminatoria della Legge n. 193/2023 sul diritto all’oblio oncologico.
In particolare, riteniamo di fondamentale importanza il chiarimento inserito all’articolo 1, comma 4 del Provvedimento, secondo cui il certificato di guarigione può essere richiesto esclusivamente ai fini della cancellazione delle informazioni sanitarie pregresse già fornite dall’assicurato quando non era ancora maturato l’oblio oncologico. Questo principio tutela la dignità delle persone guarite e impedisce che vengano costrette a rivelare dati che la legge considera ormai soggetti a oblio, in pieno rispetto del Gdpr e del principio di minimizzazione dei dati.
L’Ivass ha chiarito in modo definitivo che le persone guarite non devono più essere costrette a rivelare informazioni sulla loro precedente malattia quando stipulano o rinnovano una polizza. Il certificato di guarigione serve solo per cancellare dati già forniti in passato, e non può diventare una nuova barriera.
Nei moduli unici precontrattuali (Mup) e nei documenti informativi precontrattuali (Dip) aggiuntivi, l’Ivass ha previsto che venga inserita una sezione dedicata al diritto all'oblio oncologico, in cui si chiarisce che le persone - guarite da più di dieci anni, 5 anni per i minori di 21 anni oppure nel termine più breve previsto per specifiche casistiche - non sono tenute a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (come ad esempio una visita medica) su tali pregresse patologie.
In accoglimento delle osservazioni Favo la documentazione precontrattuale è stata modificata per chiarire che il certificato di guarigione è richiesto solo per contratti già in essere. Il testo è stato riformulato per specificare che il cliente non è tenuto a fornire informazioni relative alla propria pregressa condizione patologica al momento della stipula o del rinnovo del contratto. Queste modifiche rafforzano la trasparenza e garantiscono un allineamento più rigoroso con la norma primaria e con i decreti attuativi.
Il lavoro svolto dall’Ivass dimostra attenzione e sensibilità verso una platea di milioni di cittadini che, dopo aver superato una malattia oncologica, hanno diritto a non subire ulteriori discriminazioni nell’accesso ai servizi assicurativi e finanziari. Continueremo a vigilare affinché tutte le compagnie si adeguino rapidamente, perché nessuno debba più pagare il prezzo di una malattia che ha già superato.
*Segretario generale Favo - Ets Odv Ra - Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in Oncologia Ets – Organizzazione di volontariato e Rete associativa